Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10322 del 13 luglio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

È legittima la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di chi ne abbia già usufruito, se nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale si invoca l'anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione.

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