Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7961 del 31 maggio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 c.p., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, non esauribile necessariamente nella fase terminale dell'esecuzione. (Nella fattispecie è stato ritenuto che — rientrando nella stessa attività materiale di esecuzione di un reato qualsiasi apporto alla sua preparazione — la prova positiva dell'assenza del coimputato dal luogo del delitto nel momento in cui questo veniva realizzato era insufficiente ad escludere anche la sua materiale partecipazione).

(massima n. 2)

Poiché a norma dell'art. 530 nuovo c.p.p., il giudice deve adottare la stessa formula di assoluzione sia quando abbia accertato la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'accusato e sia quando abbia riconosciuto soltanto carente ovvero insufficiente o contraddittoria la prova, in entrambe le ipotesi, per delineare l'ambito di operatività della sentenza e cioè per verificare se la decisione adottata sia capace di provocare gli effetti preclusivi indicati negli artt. 652 e 653 nuovo c.p.p., è necessario far riferimento (oltre che al dispositivo) anche alla motivazione.

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