Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4041 del 21 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In linea di principio č perfettamente configurabile il concorso formale del delitto di furto di un documento con il delitto di falsitā per soppressione, dato che le relative norme sanzionatorie tutelano diversi beni giuridici: il patrimonio nel primo caso, la pubblica fede nel secondo; il concorso tra il delitto di furto con quello di falso in parola si configura in concreto tutte le volte in cui la sottrazione non č avvenuta al solo scopo di eliminare il valore probatorio del documento pubblico, ma al fine di trarre dal suo possesso un'utilitā specifica e diretta; in tal caso, alla consapevolezza che, per effetto della condotta illecita, l'atto soppresso o occultato non sarā in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli č propria, si accompagna, nell'animo dell'agente, il fine di trarre il profitto tipico del delitto di furto, realizzandosi, pertanto, quella particolare figura di connessione sostanziale data da una pluralitā di reati con azione unica.

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