Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6091 del 19 maggio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violenza carnale presunta, la condizione di inferiorità psichica, in quanto prescinde da uno stato patologico di carattere organico o funzionale ma è prevista come una specifica causa di invalidazione del consenso all'atto sessuale, non si ricollega necessariamente a deficienze psichiche costituzionali o a debilitazioni transitorie che importino particolare studio del soggetto, ma anche a situazioni ambientali o a fattori traumatici la cui intensità e capacità di incidere sui poteri di residenza all'altrui voglia può essere valutata direttamente dal giudice senza necessità di analisi tecnico-scientifica di carattere psicologico. (Nella specie, respinta dal giudice di merito la richiesta di una perizia psicologica, la condizione di inferiorità psichica è stata ritenuta per lo stato di prigionia che anche in relazione all'età delle persone offese, appena quindicenni, alle carenze affettive, allo stato di povertà, alla squallida situazione familiare, alla solitudine e al deficiente sviluppo della loro personalità, era destinato a determinare la facile resa alle imposizioni e alle pressanti richieste di aderire ad incontri sessuali con uomini che venivano loro presentati).

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