Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 207 del 10 gennaio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora in sede di separazione fra i coniugi il giudice civile abbia disposto l'affidamento dei figli minori al padre con l'obbligo di farli vedere alla madre periodicamente, l'inosservanza di tale obbligo integra il reato di cui all'art. 388 c.p. senza che a tale scopo abbia rilevanza che fino ad una certa data l'interessato alla sua puntuale esecuzione ed al suo rispetto non abbia ritenuto di richiedere, con la proposizione della querela, l'intervento del magistrato penale. Infatti, posto che alle scadenze previste, è imposta l'osservanza del precetto, ogni violazione di questo costituisce, di per sé, fonte di illecito e, come tale, può essere autonomamente perseguito salvo, in caso di pluralità di violazioni, l'ipotizzabilità della continuazione. (Nella specie è stato rigettato il ricorso con cui si chiedeva la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale essendo tardiva la querela, presentata dopo i tre mesi dalla emissione del provvedimento da parte del giudice civile ex art. 708 c.p.c.).

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