Cassazione penale Sez. V sentenza n. 344 del 22 gennaio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

La falsitą di un assegno privo di alcuni elementi essenziali, quali l'indicazione del prenditore, la data e il luogo di emissione, purché munito della sottoscrizione del traente, integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 491 c.p., e non gią quella meno grave di cui all'art. 485 stesso codice; si ha, infatti, emissione in senso tecnico dell'assegno bancario, indipendentemente dal suo riempimento, per cui le irregolaritą, che ai fini civili possano comportarne la nullitą, non escludono, agli effetti penali, la particolare tutela predisposta per i titoli all'ordine.

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