Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2622 del 11 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ogni attivitā umana economicamente rilevante puō essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalitā del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto č costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilitā del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalitā di esecuzione dell'attivitā lavorativa; altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificitā dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimitā, č censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere subordinato di un rapporto di lavoro di guardia medica presso una casa di cura).

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