Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5274 del 6 agosto 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

La novazione oggettiva, quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, oltre a presupporre l'esistenza di un'obbligazione inadempiuta o adempiuta solo in parte, è caratterizzata dalla stretta connessione tra l'elemento oggettivo (diversità dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione) e quello subiettivo o animus novandi (volontà risultante in modo non equivoco di estinguere la precedente obbligazione). Pertanto, per stabilire l'esistenza della novazione, l'animus novandi non può desumersi puramente e semplicemente da un comportamento negativo (mancata protesta) od anche dall'adesione ad una diversa proposta contrattuale (nella specie: per fornitura di merce a prezzo diverso e maggiore rispetto a quello fissato in un precedente contratto parzialmente inadempiuto), ma dall'inequivoca manifestazione della comune intenzione di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova.

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