Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12039 del 12 settembre 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

L'animus novandi, che dev'essere comune ad entrambe le parti e rappresenta la volontą di estinguere l'obbligazione precedente, costituisce elemento essenziale della novazione, che rispecchia lo specifico intento negoziale dei contraenti e dev'essere in concreto provato.

(massima n. 2)

Perché possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell'obbligazione e, cioč, che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l'oggetto della prestazione o la natura giuridica dell'obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima. Consegue che non sussiste novazione nel caso in cui in un contratto di vendita vi sia la semplice modificazione del prezzo, fermi restando gli altri elementi.

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