Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12783 del 16 marzo 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio di necessaria riassunzione in appello della prova dichiarativa, la cui diversa e positiva valutazione di attendibilitā abbia determinato la riforma della decisione assolutoria di primo grado e la pronuncia di una sentenza di condanna, non si applica nell'ipotesi di motivazione generica della sentenza del primo giudice, che non contenga valutazioni specifiche sull'attendibilitā delle dichiarazioni utilizzate, ma si limiti a riportarne il contenuto, dovendo ritenersi, in tal caso, che difetti il presupposto applicativo del principio, e cioč l'esistenza di una effettiva valutazione negativa sull'attendibilitā della prova dichiarativa da parte del giudice di primo grado.

(massima n. 2)

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi č neppure la concreta possibilitā di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato.

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