Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10509 del 3 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di appello, una volta che l'imputato lamenti con l'atto di gravame la mancanza di prova in ordine alla sussistenza in uno o più elementi costitutivi del reato, nessun rilievo può avere il fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, detta mancanza di prova non sia stata espressamente contestata dall'imputato, nessuna preclusione in tal senso prevedendo le norme (ferma restando, ovviamente, la necessità di impugnare il relativo punto della sentenza), e non essendo previsto, nell'ordinamento processuale penale, un onere probatorio a carico dell'imputato modellato sui principi propri del processo civile. (Fattispecie di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti - di cui all'art.10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art.7 del D.Lgs. n. 158 del 2015 che ha esteso la penale rilevanza della condotta, anteriormente limitata alle sole ritenute "certificate", anche alle ritenute "dovute" sulla base della dichiarazione annuale di sostituto di imposta - nella quale la Corte ha escluso che la mancata contestazione da parte dell'imputato, nel corso del giudizio di primo grado, dell'avvenuto rilascio della certificazione, esonerasse per ciò solo la Pubblica Accusa dall'onere di prova e il giudice dell'appello dal relativo accertamento).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.