Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4876 del 1 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art.491 cod.proc.pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell'art. 491 cod.proc.pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza.

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