Cassazione penale Sez. I sentenza n. 865 del 12 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio immediato, l'inosservanza del termine a comparire conseguente alla tardiva notificazione del relativo decreto non č motivo di nullitā, atteso che l'art. 456, comma primo, cod. proc. pen., richiamando le disposizioni dell'art. 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevede la nullitā del decreto soltanto nell'ipotesi di inidonea indicazione del fatto e/o luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'imputato, non comparendo, sarā giudicato in contumacia. (Fattispecie, nella quale la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale che, su eccezione del difensore, aveva, tra l'altro, rinviato il processo per un tempo sufficiente a reintegrare di fatto il termine incompleto, consentendo cosė all'imputato di inoltrare al G.i.p. la richiesta di rito abbreviato).

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