Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12011 del 13 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Spetta all'imputato ed al suo difensore di fiducia il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, detta rinuncia può essere anche tacita ma, in tal caso, deve essere desumibile da condotte significative della volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui il difensore d'ufficio aveva dichiarato - in sede di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo - di rinunciare alla sospensione dei termini; mentre, nei quindici giorni successivi alla sospensione feriale, il difensore di fiducia dell'imputato, medio tempore nominato, aveva presentato l'atto di appello, elemento che la S.C. ha ritenuto, anche alla luce degli ulteriori atti processuali da essa consultabili, incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione, annullando senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ritenuto tardivo dalla Corte territoriale).

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