Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19216 del 9 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La condizione di sottoposizione dell'imputato alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero della tossicodipendenza presso una struttura pubblica o privata non costituisce legittimo impedimento a comparire, posto che si tratta di una modalitą del trattamento in regime di libertą e non di una misura restrittiva della libertą personale (In motivazione la Corte ha precisato che l'imputato non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire all'udienza, essendo solo tenuto a dare tempestiva notizia al servizio sociale, e l'autoritą giudiziaria non deve disporne la traduzione in udienza).

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