Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16551 del 3 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di valutare l'ammissibilitą dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., č funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che sottoporrebbero l'indagato ad un'inutile aggravio della sua posizione processuale).

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