Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11897 del 10 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione deve essere presentata in forma scritta, con l'utilizzo di una modalitā che, assicurando la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di garantire che pervenga al pubblico ministero procedente prima della decisione del Gip sulla richiesta di archiviazione. (Fattispecie relativa a dichiarazione contenuta all'interno di un'istanza di avocazione del procedimento, che la stessa persona offesa aveva presentato al procuratore generale presso la corte d'appello. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la predetta dichiarazione fosse idonea a far sorgere, in capo al pubblico ministero procedente, l'obbligo di far notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa, in quanto l'istanza di avocazione non č atto destinato al predetto P.M., e non potendo ritenersi che il procuratore generale sia tenuto a trasmetterla all'ufficio procedente).

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