Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8792 del 22 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa di cui all'art. 369-bis, cod. proc. pen., l'omissione dell'avviso previsto dal comma secondo, lett. d-bis), di tale disposizione, relativo al diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali, e la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. configura una nullitą ex art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. solo se determina un'effettiva lesione del diritto di assistenza dell'imputato, il quale ha l'onere di precisare il pregiudizio concretamente subito, allegando elementi a dimostrazione della lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell'accusa. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa in quanto, nonostante all'indagato non fosse stata fornita completa informazione ai sensi dell'art. 369-bis cod. proc. pen. in occasione dell'esecuzione del fermo, allo stesso era stata, comunque, garantita la traduzione in forma orale nella propria lingua di tutti gli atti del procedimento compiuti fino a quel momento, ad opera di un interprete ed alla presenza del difensore).

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