Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9212 del 24 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimitą, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicitą evidenti, ossia la congruitą delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

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