Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5774 del 11 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riesame di misure cautelari personali, la nuova disciplina di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - cosė come modificato dall'art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47 che prevede un termine perentorio di giorni 30 per il deposito della motivazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento a pena di inefficacia del titolo - non č applicabile alle decisioni il cui dispositivo sia depositato precedentemente alla entrata in vigore della legge medesima, rilevando, a tal fine, il solo atto della decisione.

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