Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13864 del 21 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessitą di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura.

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