Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8211 del 29 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualitą del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioč effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del riesame in cui il Tribunale, pur confermando la misura custodiale in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, aveva omesso di indicare gli elementi specifici dai quali desumere l'attualitą del rischio di reiterazione dei reati nonostante la intervenuta sospensione degli indagati dall'incarico pubblico).

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