Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1407 del 12 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti autorizzativi deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinchč possa essere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, la sua adeguateza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma secondo, Cost.

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