Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13967 del 7 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova testimoniale, l'acquisizione, su accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento del verbale delle dichiarazioni rese dalla persona direttamente informata di un fatto, prima dell'esame dibattimentale del teste de relato, non comporta l'obbligo di esame del teste di riferimento sul medesimo fatto, poiché, in tal caso, le informazioni rese da quest'ultimo risultano gią comprese nel compendio probatorio utilizzabile per la decisione.

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