Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18940 del 20 aprile 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, qualora una chiamata in correitā riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno individualizzante - idoneo, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore di prova -, č costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso.

(massima n. 2)

In tema di chiamata in correitā relativa al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e frequentazioni - del chiamato con altri esponenti della organizzazione criminale e con i soggetti posti in posizione verticistica, sono, in principio, inidonei, da soli, a fondare la pronuncia di responsabilitā per il suddetto reato; tuttavia, in presenza di una chiamata ritenuta intrinsecamente attendibile ed in mancanza di un possibile significato alternativo, le relazioni qualificate costituiscono elementi idonei a rappresentare riscontro esterno individualizzante ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ed a fondare la pronuncia di affermazione di responsabilitā.

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