Cassazione penale Sez. V sentenza n. 139 del 7 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il giudice, a norma dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, č tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato - che indichino le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato - e in forza degli ordinari poteri di accertamento, che l'istante non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento. Ne consegue che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Fattispecie in cui la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine, in quanto l'interessato, a fronte della notificazione del decreto di condanna a mani del padre, capace e convivente, non aveva dedotto circostanze specifiche ostative della conoscenza effettiva del provvedimento, restando cosė precluso l'accertamento da parte del giudice).

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