Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28216 del 7 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono inutilizzabili le conversazioni in lingua straniera qualora non siano indicate, nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione, le generalitą dell'interprete che ha proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la mancata indicazione del nominativo del traduttore impedisce il controllo sulla capacitą tecnica di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli).

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