Cassazione penale Sez. V sentenza n. 48246 del 15 novembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di giudice competente (ex art. 27 cod. proc. pen.) non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia, conservando piena efficacia quello effettuato, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., dal giudice che ha disposto la misura e ciò neanche nel caso in cui il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.

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