Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5791 del 8 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermitą o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltą intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacitą del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza.

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