Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8607 del 3 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto coperta da giudicato la domanda proposta da una lavoratrice, diretta ad ottenere il risarcimento del danno morale conseguito alla contrazione di una grave patologia epatica in occasione di lavoro, rilevando che, per lo stesso evento, era già stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico, pronuncia con la quale era stata implicitamente rigettata la richiesta, in tale sede già formulata, di risarcimento del danno morale).

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