Cassazione penale Sez. V sentenza n. 50668 del 29 novembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso documentale, č configurabile in capo al notaio - salvo ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo - la responsabilitą penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, in relazione alla attestazione, non conforme a veritą, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto giuridico indispensabile, anche se implicito, per il compimento dell'atto dispositivo. (Fattispecie di trasferimento immobiliare, nella quale era stata falsamente attestata la sussistenza, in capo alla parte venditrice, di un diritto di proprietą esclusivo anziché di un diritto di comproprietą; in motivazione, la S.C. ha affermato che la funzione dell'atto pubblico di compravendita non si restringe unicamente a quella di provare l'avvenuta libera manifestazione di volontą dei contraenti, ma si estende anche e soprattutto a quella di provare la veritą di tali manifestazioni e la giuridica disponibilitą da parte del venditore del bene che egli dichiara di cedere, in quanto la prestazione d'opera, in virtł dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontą delle parti, ma si estende alle attivitą preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da rogare e il conseguimento dello scopo tipico).

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