Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10016 del 20 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di proposizione di azione giudiziale di annullamento del licenziamento, il termine di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c. č validamente interrotto dal solo deposito del ricorso introduttivo del giudizio nella cancelleria del giudice adito, senza che, a tali fini, sia necessaria anche la notificazione dell'atto al datore di lavoro, dovendosi evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, con una compressione del termine assegnato dal legislatore per l’esercizio del diritto.

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