Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25413 del 17 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacitą di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per consentire al giudice di merito di verificare se l'imputato, dichiarato fallito dopo la sentenza di condanna di primo grado, avesse perduto l'amministrazione del proprio patrimonio con conseguente impossibilitą di adempiere personalmente al pagamento della provvisionale).

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