Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 28346 del 8 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č manifestatamente infondata la questione di legittimitā costituzionale - in relazione agli artt. 3,11, 25 comma secondo, 27, comma terzo, 101, comma secondo, Cost. - dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n.130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, par.1 e 2 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con la sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco, da cui discende l'obbligo per il giudice nazionale - in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunitā delle gravi frodi in materia di IVA - di disapplicare le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma terzo e 16, comma secondo cod.pen. "anche quando dalla disapplicazione e dal conseguente prolungamento della prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato".

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