Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2910 del 13 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, č consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., senza necessitā di specificare i singoli elementi della liquidazione.

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