Cassazione civile Sez. II sentenza n. 199 del 9 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietą esclusiva non fonda sull'applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell’utilitą che i condomini sottostanti traggono dal bene.

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