Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6941 del 23 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di liquidazione del danno da invalidità permanente, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 - che, in quanto fondato su calcoli di probabilità e non di certezza, non rappresentano uno strumento di liquidazione tassativo ed inderogabile - costituisce non un obbligo, ma una facoltà del giudice del merito, che può ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., ovvero applicare le suddette tabelle di capitalizzazione, ovvero ancora contemperare l'uno e l'altro criterio (utilizzando i dati delle tabelle quali semplici dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa), oppure apportare alla liquidazione una riduzione in considerazione del cosiddetto scarto tra vita fisica e vita lavorativa, sempre secondo apprezzamenti sottratti al sindacato di legittimità, se congruamente motivati e scevri da vizi logici e giuridici.

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