Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8507 del 31 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di cui all'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune consentito al partecipante non č applicabile ai rapporti tra proprietā individuali (e loro accessori) e beni condominiali finitimi, che sono disciplinati dalle norme attinenti alle distanze legali ed alle servitų prediali, ossia da quelle che regolano i rapporti tra proprietā contigue od asservite e che non contraddicono alla particolare normativa della comunione.

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