Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1649 del 23 gennaio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Il testamento - olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullitā, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validitā dell'atto, che tali beni siano comunque identificabili senza possibilitā di confusioni, salva la necessitā - non attinente, peraltro, ad un requisito di regolaritā e validitā del testamento - che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, indichino specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ed altro.

(massima n. 2)

Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validitā del testamento č che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontā in presenza dei testi.

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