Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 23171 del 1 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere "sotto - soglia"), č titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilitā per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilitā a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l'idoneitā tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entitā e tipologia dell'opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell'impresa e delle evidenti irregolaritā del cantiere).

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