Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 28187 del 7 giugno 2017

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590-sexies, cod. pen. (introdotta dall'art. 6, comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24) - che, nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto - non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali.

(massima n. 2)

Il concorso colposo risulta configurabile anche rispetto al delitto doloso, purché il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa, dovendosi altresì verificare che la regola cautelare violata sia diretta a prevenire anche il rischio dell'atto doloso del terzo e che quest'ultimo risulti prevedibile per l'agente chiamato a rispondere a titolo di colpa (principio affermato, nella specie, con riguardo al caso di un medico psichiatra cui si addebitava di non avere sottoposto ad un trattamento farmacologico adeguato alla sua effettiva e riconoscibile pericolosità un soggetto affidato alle sue cure, il quale aveva quindi commesso un omicidio).

(massima n. 3)

Attesa l'assenza, nella normativa in materia di colpa medica introdotta dalla legge n. 24/2017, della distinzione, ai fini penalistici, tra colpa lieve e colpa grave, quale prevista invece dal previgente art. 3 comma 1, D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 189/2012, n. 189 (in base al quale la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria che si fosse attenuto “a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” era limitata ai casi di colpa grave), deve ritenersi che tale norma, in base alla regola dettata dall'art. 2 c.p., debba continuare a trovare applicazione, quale norma più favorevole, relativamente ai fatti avvenuti durante la sua vigenza, quando, sussistendo le altre condizioni, l'esercente la professione sanitaria dovrebbe rispondere solo a titolo di colpa lieve.

(massima n. 4)

In tema di responsabilità penale a titolo di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590 sexies c.p., introdotto dall'art. 6 della legge n. 24/2017, nella parte in cui dispone che “Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”, va interpretata nel senso che essa riguarda soltanto i casi in cui vi sia imputazione di colpa per imperizia e non trova applicazione negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida, come pure nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate, dovendosi altresì, escludere la sua operatività in relazione alle condotte che, sebbene poste in essere nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo.

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