Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6051 del 9 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di esecuzione, la preclusione stabilita dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. ad una nuova pronuncia sul medesimo "petitum", legittimante la dichiarazione "de plano" di inammissibilitą di istanze meramente reiterative di altre gią rigettate, non č assoluta, ma opera soltanto allo stato degli atti, con la conseguenza che la prospettazione di nuovi elementi di fatto (sopravvenuti o preesistenti, purché diversi da quelli precedentemente presi in considerazione) comporta che il relativo provvedimento possa essere assunto solo ad esito di procedimento camerale in contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza di un giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato "de plano" inammissibile una nuova istanza di sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto nonostante che, dopo il rigetto della prima, il giudice amministrativo avesse sospeso in sede cautelare il provvedimento di diniego della concessione in sanatoria).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.