Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 5251 del 1 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio, ove le ragioni della decisione e pił genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilitą della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparitą economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte.

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