Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10831 del 11 maggio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Una volta che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravitā e permanenza dell'invaliditā, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacitā lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, deve avvenire con criteri equitativi, avere carattere satisfattivo e tenere conto della permanenza del danno patrimoniale.

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