Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6082 del 3 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella liquidazione equitativa del danno per evitare che la relativa decisione — ancorché fondata su valutazioni discrezionali — sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l'entità del danno.

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