Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 22474 del 27 maggio 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo riformulato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, la falsitā č rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacitā di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.

(massima n. 2)

Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, č configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

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