Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6373 del 1 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, l'onere di comunicazione della delibera di esclusione del socio, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni, è imposto, come per il licenziamento, a pena d'inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all'art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla l. n. 142 del 2001 che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo sicché, in presenza di un'esclusione non impugnata, non potrebbe essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento né ripristinato il solo rapporto di lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto equipollente alla comunicazione la mera restituzione della quota sociale in busta paga).

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