Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26196 del 19 dicembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di societą, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.l.vo n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle societą di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle societą commerciali di persone, in virtł del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacitą e soggettivitą limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le societą di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicitą, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.l.vo n. 6 del 2003, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004 ove abbia avuto luogo in data anteriore. Pertanto, l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla societą estinta, a pena di inammissibilitą.

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