Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13558 del 16 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione del danno, poiché il ricorso al criterio equitativo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito che può procedere alla liquidazione equitativa anche senza la domanda di parte qualora la determinazione del danno sia impossibile o particolarmente difficoltosa, il giudice non è tenuto ad indicare le ragioni della mancata adozione del metodo equitativo, a meno che non vi sia stata una richiesta della parte al riguardo oppure, trattandosi di procedimento di appello, il giudice abbia abbandonato il criterio equitativo di liquidazione seguito in primo grado.

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