Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 15966 del 29 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del "beneficium excussionis", conformando l'attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest’ultima quale vizio proprio della stessa.
In materia tributaria la cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto, sicché è inapplicabile l'art. 2304 c.c. che disciplina il "beneficium excussionis" relativamente alla sola fase esecutiva.

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